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Assegno Mantenimento

Assegno mantenimento: l’attitudine al lavoro in concreto; diploma estetista; precedenti esperienze lavorative; figlia portatrice handicap

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Deve quindi escludersi che il giudice del merito, investito della relativa questione, possa accogliere la domanda di contribuzione del coniuge cui non è addebitabile la separazione, dando semplicemente atto del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un’attività lavorativa: tanto più che in materia vige il principio per cui l’onere della prova del diritto al mantenimento, in seguito a separazione personale incombe su chi il mantenimento richieda.

Sulla base di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un marito avverso la sent. della Corte d’appello di Napoli, la quale, pur correttamente escludendo la rilevanza che, ai fini della decisione circa l’assegno di mantenimento, assume la generica attitudine al lavoro del coniuge cui non è addebitabile la separazione, ha mancato di verificare se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere una tale attività; la Corte si è infatti limitata a constatare l’assenza di riscontri quanto allo svolgimento, da parte della donna di un lavoro retribuito. In tal modo, essa ha disatteso il principio sopra richiamato.

La Corte d’appello, continua la Cassazione, avrebbe dovuto invece verificare se le cure prestate dalla controricorrente alla figlia fossero compatibili con lo svolgimento, da parte della prima, di una qualche occupazione lavorativa e se sulla concreta possibilità di svolgere un’attività retribuita spiegasse incidenza il conseguimento del diploma di estetista e l’esecuzione, in passato, di prestazioni a domicilio.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2021) 06-09-2021, n. 24049

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