HomeBlogDiritto PenaleRevoca della casa coniugale: revisione dell’assegno divorzile?

Revoca della casa coniugale: revisione dell’assegno divorzile?

L’assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell’interesse prioritario dei figli (minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi col genitore affidatario) a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali (Cass., Sez. I, 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015).

A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., comma 1, secondo periodo, vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell’eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell’immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell’imposizione del predetto vincolo; tale riequilibrio non ha peraltro carattere automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell’incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un’autonoma sistemazione abitativa.

Come l’assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell’assegno dovuto al coniuge beneficiario, così la revoca della stessa non giustifica l’automatico riconoscimento di un maggiore importo.

Sulla base di tale principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso di Francesca (nome immaginario) avverso la sentenza della Corte d’appello, nella parte in cui, pur avendo confermato la revoca dell’assegnazione della casa familiare, disposta dal Tribunale, non ha previsto un corrispondente aumento dell’assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, la cui liquidazione, aggiunge la S.C., in quanto fondata su una valutazione complessiva della situazione economica delle parti, nell’ambito della quale è stato attribuito opportunamente rilievo anche all’indisponibilità di risorse adeguate da parte di Francesca, consente di ritenere che la Corte territoriale abbia tenuto conto delle esigenze di vita di quest’ultima, ivi compresa quella di procurarsi un alloggio a proprie spese, in conseguenza del venir meno della gratuita disponibilità della casa familiare.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 24-06-2022, n. 20452

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